Le cinque libertà dell’aria
I due accordi sul trasporto aereo regolare di linea codificano quelle che sono state chiamate
“le cinque libertà dell’aria”; di queste, le prime due (sul transito) sono di carattere “tecnico”
mentre le altre tre (sul trasporto aereo) sono di carattere “commerciale”.
L'accordo sui "Servizi aerei internazionali di transito
1. Prima libertà:
"prevede che ogni Stato riconosca agli
altri Stati contraenti, per quel che riguarda i servizi aerei internazionali regolari, le seguenti
libertà “tecniche”:
Il diritto degli aeromobili di uno Stato contraente di sorvolare il territorio di un altro Stato
contraente senza atterrare;
2. Seconda libertà:

3. Terza libertà:
"prevede che ogni Stato contraente riconosca
agli altri Stati contraenti, per quel che riguarda i servizi aerei internazionali regolari, oltre alle
due libertà previste nell'altro accordo, le ulteriori tre seguenti libertà commerciali:
Il diritto degli aeromobili di uno Stato contraente di sbarcare nel territorio di un altro stato
contraente passeggeri, merci e posta imbarcati nel territorio nel quale l’aeromobile ha la
nazionalità;
4. Quarta libertà:
Il diritto degli aeromobili di uno Stato contraente di imbarcare passeggeri, posta o merci nel
territorio di uno Stato contraente, con destinazione nel territorio dello Stato di
nazionalità dell'aeromobile;
5. Quinta libertà:
Il diritto degli aeromobili di uno Stato contraente di imbarcare nel territorio dello Stato
contraente passeggeri, posta o merci, con destinazione nel territorio di qualsiasi altro Stato
contraente e sbarcare passeggeri, posta o merci, provenienti dal territorio di qualsiasi altro
Stato contraente.
Quattro nuove libertà dell’aria in Europa
Il processo di liberalizzazione ha portato nel 1997 al riconoscimento di ulteriori
quattro libertà dell’aria, che si aggiungono alle cinque codificate dalla Conferenza di
Chicago. Queste sono:
6. Sesta libertà:
Le compagnie dell’Unione Europea possono trasportare passeggeri all’interno di un altro
Stato della Comunità o da questo verso un terzo Stato purché il volo abbia origine nel Paese di
appartenenza.
7. Settima libertà:
Le compagnie dell’Unione Europea possono trasportare passeggeri tra due Paesi diversi dal
proprio purché le due tratte abbiano connessione nel proprio Paese.
8. Ottava libertà:
Le compagnie dell’Unione Europea possono trasportare passeggeri tra due Paesi diversi dal
proprio (Questa libertà, denominata Cabotaggio, è utilizzata solo dalle grandi compagnie per
gli elevati costi di gestione/manutenzione fuori sede).
9. Nona libertà:
Le compagnie dell’Unione Europea possono operare voli all’interno di un Paese e vendere la
sola tratta domestica, con origine e/o destinazione nel Paese di appartenenza (Cabotaggio
totale).
Fonte:
http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/scienze_nav_rosso_1/DocTra04-liberta_aria.pdf -